Art. 12.
(Norme per la fito-vigilanza).

      1. Il monitoraggio continuo di eventuali effetti secondari o collaterali dei fitoterapici o comunque di sostanze di origine vegetale utilizzate a fini preventivi e terapeutici, è condotto secondo le schede di rilevazione e segnalazione previste dalla legislazione vigente per le specialità medicinali, adeguatamente integrate.
      2. Le schede di cui al comma 1 sono inviate all'Agenzia italiana del farmaco attraverso il servizio farmaceutico dell'azienda sanitaria locale competente.